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Il Consiglio di Facoltà

Il Consiglio di Facoltà é composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, dai professori incaricati stabilizzati della Facoltà, nonché da una rappresentanza degli studenti.
Il Regolamento Generale di Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.
Per la validità delle sedute del Consiglio di Facoltà è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori appartenenti alla Facoltà.

Il Consiglio di Facoltà, avvalendosi dei pareri espressi dai Consigli dei Corsi di Studio e, per le parti di loro competenza, dai Dipartimenti, esercita i seguenti compiti:
a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli Organi di governo dell’Università;
b) propone al Senato Accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;
c) propone modifiche del Regolamento Didattico d’Ateneo riguardanti l’ordinamento didattico dei Corsi di studio;
d) programma annualmente l’attività didattica;
e) esprime pareri sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
f) procede, su parere dei Consigli di Corso di studio, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere di almeno uno dei Dipartimenti presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
g) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;
h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
l) delibera l’attivazione di corsi integrativi;
m) assegna annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
n) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attività scientifica presso Centri di ricerca nazionale ed estera;
o) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;
p) approva la relazione annuale sull'attività didattica predisposta dal Preside;
q) elabora i piani di sviluppo della Facoltà;
r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle Commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle Facoltà;
s) delibera il Regolamento di Facoltà.
t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti.
Per gli argomenti relativi ai punti g, h, i, o, r il Consiglio delibera in composizione ristretta:
ai professori di prima fascia , per le delibere relative a posti o persone di prima fascia;
ai professori di prima e seconda fascia , per le delibere relative a posti o persone di seconda fascia;
ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, per le delibere relative a posti o persone del ruolo dei ricercatori.

Alle deliberazioni relative al punto f non partecipano le rappresentanze degli studenti.
Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti g, h, i, o, r é obbligatorio il parere di almeno uno dei Dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato.
Nel caso in cui lo stesso settore Scientifico Disciplinare sia presente in più di un dipartimento, la Facoltà individua con apposita delibera il Dipartimento (o i Dipartimenti) a cui richiedere i pareri previsti; il Dipartimento (o i Dipartimenti) dovrà (dovranno) acquisire e rendere palese il parere di Docenti e Ricercatori inquadrati nel settore S.D. ed afferenti ad altri Dipartimenti non interpellati. I pareri dei CCS e dei Dipartimenti vanno resi entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Preside; decorso tale termine, il Consiglio di Facoltà può comunque deliberare e nei casi in cui sia applicabile la categoria del silenzio-assenso, il parere s’intende acquisito in senso favorevole.

Il Consiglio di Facoltà delega il proprio potere deliberante al Consiglio di Presidenza sugli argomenti di ordinaria amministrazione definiti nel successivo articolo 5.
E’ istituita una commissione permanente, denominata "Comitato Paritetico per la Didattica", con i seguenti compiti:

  • esprimere pareri sulle disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio afferenti alla Facoltà concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
  • valutare la funzionalità e l’efficacia delle attività formative e dei servizi didattici recependo osservazioni, sollecitazioni, suggerimenti sia da organi della Facoltà che da singoli, ed elaborando eventualmente proposte per il CdF;
  • redigere annualmente un rapporto sullo stato della didattica e dei servizi da sottoporre al Preside per la stesura della relazione annuale sull’attività didattica.
  • predisporre la documentazione necessaria per le attività del Nucleo di Valutazione;

La commissione è costituita da :

  • un docente per ciascun Corso di Laurea, designato dal CCS cui il corso afferisce;
  • uno studente per ciascun Corso di Laurea, designato tra i rappresentanti degli studenti nel rispettivo CCS o nel CdF, dai rappresentanti medesimi;
  • un membro del CdF appartenente a un settore disciplinare classificato come di base negli ordinamenti didattici dei corsi di Laurea e Laurea specialistica, designato dai membri del CdF dei settori medesimi;
  • uno studente del Corso di Laurea con maggior numero di iscritti.

I membri della commissione durano in carica 2 anni e vengono designati nel mese di novembre.
Il Consiglio di Facoltà può istituire, per l’istruzione di problemi specifici, apposite commissioni.
All’atto della istituzione il CdF ne definisce mandato, composizione e durata.
Il CDF è convocato dal Preside secondo un calendario di massima definito all’inizio dell’A.A. che prevede almeno 8 riunioni nell' A.A. stesso. Il Preside può comunque convocare il CdF ove lo ritenga necessario.
La convocazione del CdF, contenente l’ordine del giorno (OdG), deve essere inviata ai membri del CdF almeno 7 giorni prima della riunione. Le convocazioni degli studenti sono inviate al domicilio dagli stessi indicato a tale fine. In caso di urgenza la convocazione, o le eventuali modifiche dell’OdG, può essere inviata con almeno 48 ore di preavviso.
Il Preside è tenuto a convocare il CdF o ad inserire specifici argomenti all’OdG su motivata richiesta di almeno un quarto dei membri del CdF stesso.
Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all’OdG il Preside può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. L’aggiornamento deve avvenire entro le 48 ore e viene comunicato seduta stante .
Per la validità delle sedute del Consiglio di Facoltà é richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori appartenenti alla Facoltà, dedotti gli assenti validamente giustificati.
In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un quarto dei componenti aventi voto deliberativo. La giustificazione dell’assenza deve essere scritta o comunque comunicata personalmente alla Presidenza. L’assenza dei Consiglieri in congedo o in aspettativa è giustificata d’ufficio.
In qualsiasi momento il Preside può decidere la verifica del numero legale dei presenti; egli è tenuto a procedere a tale verifica qualora ciò venga richiesto da un Consigliere.
Nessuno può prendere parte a sedute o parti di seduta in cui si trattano argomenti che riguardano direttamente la sua persona o parenti e affini fino al quarto grado.
In apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all’OdG il Preside o almeno un quarto dei Consiglieri presenti può proporre variazioni dell’ordine di trattazione degli argomenti.
Le delibere e le proposte vengono poste in votazione dal Preside nell’ordine che questi ritiene opportuno. In presenza di emendamenti le votazioni devono avvenire nel seguente ordine:
emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto, emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti a emendamenti vengono votati prima dell’emendamento stesso.
La "mozione d’ordine" (mozione tendente a regolare i lavori secondo un criterio definito al
momento) ha priorità su ogni altra questione, deve essere posta in votazione immediatamente dopo un eventuale intervento a favore e uno contro. Per l’accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
Le delibere e le proposte si intendono approvate quando ottengono il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una maggioranza qualificata.
Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Su argomenti che non comportino responsabilità amministrative, civili, o penali, la votazione può avvenire a scrutinio segreto , su richiesta anche di un solo membro del CdF. Alla votazione per appello nominale si procede qualora ciò sia prescritto dalle leggi. E’ comunque data la possibilità ai Consiglieri di disgiungere la propria responsabilità da quella del collegio, riportando a verbale il voto contrario con eventuale motivazione.
Nel caso di parità nelle votazioni a voto palese prevale il voto del Preside.
Nel corso di una seduta non possono essere riproposti argomenti la cui trattazione è già stata conclusa nella seduta stessa .
Proposte di delibera che modifichino delibere precedentemente prese possono essere presentate non prima di sei mesi. Tale termine non si applica in casi di comprovata necessità : in tali casi la proposta, presentata dal Preside o da almeno un quarto dei membri del CdF, è approvata se ottiene la maggioranza dei membri del CdF
Le funzioni di segretario verbalizzante del CdF sono esercitate dal funzionario amministrativo preposto agli uffici della Facoltà.
Le delibere sono riportate a verbale per esteso e con i risultati delle relative votazioni, e hanno effetto immediato.
Ciascun Consigliere ha diritto che sia trascritta nel verbale una sua dichiarazione, fornendone per iscritto il testo autentico seduta stante.
I verbali sono resi disponibili, affinchè i Consiglieri ne prendano visione, entro i 30 giorni successivi alla data del Consiglio; il Preside ne dà comunicazione ai Consiglieri con le forme ritenute più opportune. Qualora nei dieci giorni successivi non pervengano per iscritto proposte di modifica, i verbali si intendono approvati. In caso di richieste di modifica, nella seduta immediatamente successiva il Preside porta in approvazione il verbale in questione come primo punto all’OdG.
Per esigenze di urgenza, stralci del verbale possono essere approvati seduta stante.

  
 

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