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Il Consiglio di
Facoltà
Il Consiglio di Facoltà é composto da tutti i
professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento,
dai professori incaricati stabilizzati della Facoltà, nonché da una
rappresentanza degli studenti.
Il Regolamento Generale di Ateneo definisce la consistenza e le modalità di
elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.
Per la validità delle sedute del Consiglio di Facoltà è richiesta la
partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei
ricercatori appartenenti alla Facoltà.
Il Consiglio di Facoltà, avvalendosi dei pareri espressi dai Consigli dei Corsi
di Studio e, per le parti di loro competenza, dai Dipartimenti, esercita i
seguenti compiti:
a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque
resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli
Organi di governo dell’Università;
b) propone al Senato Accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e
dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare
annualmente;
c) propone modifiche del Regolamento Didattico d’Ateneo riguardanti
l’ordinamento didattico dei Corsi di studio;
d) programma annualmente l’attività didattica;
e) esprime pareri sui Regolamenti didattici dei Corsi di studio;
f) procede, su parere dei Consigli di Corso di studio, all'attivazione degli
insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere di almeno uno dei
Dipartimenti presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato,
mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la
stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata
qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;
g) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;
h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;
i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;
l) delibera l’attivazione di corsi integrativi;
m) assegna annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori;
n) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attività
scientifica presso Centri di ricerca nazionale ed estera;
o) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti
dalla normativa;
p) approva la relazione annuale sull'attività didattica predisposta dal Preside;
q) elabora i piani di sviluppo della Facoltà;
r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge
vigenti, i membri delle Commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle
Facoltà;
s) delibera il Regolamento di Facoltà.
t) esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto,
dai regolamenti.
Per gli argomenti relativi ai punti g, h, i, o, r il Consiglio delibera in
composizione ristretta:
ai professori di prima fascia , per le delibere relative a posti o persone di
prima fascia;
ai professori di prima e seconda fascia , per le delibere relative a posti o
persone di seconda fascia;
ai professori di prima e seconda fascia e ai ricercatori, per le delibere
relative a posti o persone del ruolo dei ricercatori.
Alle deliberazioni relative al punto f non partecipano le rappresentanze degli
studenti.
Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti g, h, i, o, r é
obbligatorio il parere di almeno uno dei Dipartimenti cui afferisce il settore
scientifico-disciplinare interessato.
Nel caso in cui lo stesso settore Scientifico Disciplinare sia presente in più
di un dipartimento, la Facoltà individua con apposita delibera il Dipartimento
(o i Dipartimenti) a cui richiedere i pareri previsti; il Dipartimento (o i
Dipartimenti) dovrà (dovranno) acquisire e rendere palese il parere di Docenti e
Ricercatori inquadrati nel settore S.D. ed afferenti ad altri Dipartimenti non
interpellati. I pareri dei CCS e dei Dipartimenti vanno resi entro trenta giorni
dalla richiesta da parte del Preside; decorso tale termine, il Consiglio di
Facoltà può comunque deliberare e nei casi in cui sia applicabile la categoria
del silenzio-assenso, il parere s’intende acquisito in senso favorevole.
Il Consiglio di Facoltà delega il proprio potere deliberante al Consiglio di
Presidenza sugli argomenti di ordinaria amministrazione definiti nel successivo
articolo 5.
E’ istituita una commissione permanente, denominata "Comitato Paritetico per la
Didattica", con i seguenti compiti:
- esprimere pareri sulle disposizioni dei
Regolamenti didattici dei corsi di studio afferenti alla Facoltà concernenti
la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici
obiettivi formativi programmati;
- valutare la funzionalità e l’efficacia delle
attività formative e dei servizi didattici recependo osservazioni,
sollecitazioni, suggerimenti sia da organi della Facoltà che da singoli, ed
elaborando eventualmente proposte per il CdF;
- redigere annualmente un rapporto sullo stato
della didattica e dei servizi da sottoporre al Preside per la stesura della
relazione annuale sull’attività didattica.
- predisporre la documentazione necessaria per
le attività del Nucleo di Valutazione;
La commissione è costituita da :
- un docente per ciascun Corso di Laurea,
designato dal CCS cui il corso afferisce;
- uno studente per ciascun Corso di Laurea,
designato tra i rappresentanti degli studenti nel rispettivo CCS o nel CdF,
dai rappresentanti medesimi;
- un membro del CdF appartenente a un settore
disciplinare classificato come di base negli ordinamenti didattici dei corsi
di Laurea e Laurea specialistica, designato dai membri del CdF dei settori
medesimi;
- uno studente del Corso di Laurea con maggior
numero di iscritti.
I membri della commissione durano in carica 2
anni e vengono designati nel mese di novembre.
Il Consiglio di Facoltà può istituire, per l’istruzione di problemi specifici,
apposite commissioni.
All’atto della istituzione il CdF ne definisce mandato, composizione e durata.
Il CDF è convocato dal Preside secondo un calendario di massima definito
all’inizio dell’A.A. che prevede almeno 8 riunioni nell' A.A. stesso. Il Preside
può comunque convocare il CdF ove lo ritenga necessario.
La convocazione del CdF, contenente l’ordine del giorno (OdG), deve essere
inviata ai membri del CdF almeno 7 giorni prima della riunione. Le convocazioni
degli studenti sono inviate al domicilio dagli stessi indicato a tale fine. In
caso di urgenza la convocazione, o le eventuali modifiche dell’OdG, può essere
inviata con almeno 48 ore di preavviso.
Il Preside è tenuto a convocare il CdF o ad inserire specifici argomenti all’OdG
su motivata richiesta di almeno un quarto dei membri del CdF stesso.
Qualora in una seduta non sia esaurita la trattazione degli argomenti all’OdG il
Preside può aggiornare la seduta per i soli punti rimanenti. L’aggiornamento
deve avvenire entro le 48 ore e viene comunicato seduta stante .
Per la validità delle sedute del Consiglio di Facoltà é richiesta la
partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei
ricercatori appartenenti alla Facoltà, dedotti gli assenti validamente
giustificati.
In ogni caso è richiesta la presenza di almeno un quarto dei componenti aventi
voto deliberativo. La giustificazione dell’assenza deve essere scritta o
comunque comunicata personalmente alla Presidenza. L’assenza dei Consiglieri in
congedo o in aspettativa è giustificata d’ufficio.
In qualsiasi momento il Preside può decidere la verifica del numero legale dei
presenti; egli è tenuto a procedere a tale verifica qualora ciò venga richiesto
da un Consigliere.
Nessuno può prendere parte a sedute o parti di seduta in cui si trattano
argomenti che riguardano direttamente la sua persona o parenti e affini fino al
quarto grado.
In apertura di seduta oppure al termine di ogni punto all’OdG il Preside o
almeno un quarto dei Consiglieri presenti può proporre variazioni dell’ordine di
trattazione degli argomenti.
Le delibere e le proposte vengono poste in votazione dal Preside nell’ordine che
questi ritiene opportuno. In presenza di emendamenti le votazioni devono
avvenire nel seguente ordine:
emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto, emendamenti
aggiuntivi. Gli emendamenti a emendamenti vengono votati prima dell’emendamento
stesso.
La "mozione d’ordine" (mozione tendente a regolare i lavori secondo un criterio
definito al
momento) ha priorità su ogni altra questione, deve essere posta in votazione
immediatamente dopo un eventuale intervento a favore e uno contro. Per
l’accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.
Le delibere e le proposte si intendono approvate quando ottengono il voto
favorevole della maggioranza dei presenti, salvo che non sia richiesta una
maggioranza qualificata.
Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Su argomenti che non comportino
responsabilità amministrative, civili, o penali, la votazione può avvenire a
scrutinio segreto , su richiesta anche di un solo membro del CdF. Alla votazione
per appello nominale si procede qualora ciò sia prescritto dalle leggi. E’
comunque data la possibilità ai Consiglieri di disgiungere la propria
responsabilità da quella del collegio, riportando a verbale il voto contrario
con eventuale motivazione.
Nel caso di parità nelle votazioni a voto palese prevale il voto del Preside.
Nel corso di una seduta non possono essere riproposti argomenti la cui
trattazione è già stata conclusa nella seduta stessa .
Proposte di delibera che modifichino delibere precedentemente prese possono
essere presentate non prima di sei mesi. Tale termine non si applica in casi di
comprovata necessità : in tali casi la proposta, presentata dal Preside o da
almeno un quarto dei membri del CdF, è approvata se ottiene la maggioranza dei
membri del CdF
Le funzioni di segretario verbalizzante del CdF sono esercitate dal funzionario
amministrativo preposto agli uffici della Facoltà.
Le delibere sono riportate a verbale per esteso e con i risultati delle relative
votazioni, e hanno effetto immediato.
Ciascun Consigliere ha diritto che sia trascritta nel verbale una sua
dichiarazione, fornendone per iscritto il testo autentico seduta stante.
I verbali sono resi disponibili, affinchè i Consiglieri ne prendano visione,
entro i 30 giorni successivi alla data del Consiglio; il Preside ne dà
comunicazione ai Consiglieri con le forme ritenute più opportune. Qualora nei
dieci giorni successivi non pervengano per iscritto proposte di modifica, i
verbali si intendono approvati. In caso di richieste di modifica, nella seduta
immediatamente successiva il Preside porta in approvazione il verbale in
questione come primo punto all’OdG.
Per esigenze di urgenza, stralci del verbale possono essere approvati seduta
stante. |